Art. 11.
(Autorizzazioni speciali per ricerche scientifiche).

      1. Per finalità scientifiche, la cui natura e le cui motivazioni devono essere dettagliatamente specificate nella richiesta da parte dell'ente o delle persone interessate, è previsto il rilascio di autorizzazioni speciali all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili in quantitativi giornalieri superiori a quelli indicati dall'articolo 8 o dalle eventuali diverse norme regionali nonché all'uso di strumenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 8, ivi compresi i mezzi indicati dal comma 3 del medesimo articolo 8.
      2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate, in casi eccezionali, anche per le aree protette previste dall'articolo 4.
      3. L'autorizzazione speciale è rilasciata dalla commissione scientifica competente di cui all'articolo 5, comma 2, e deve specificare, in accordo con il richiedente, l'ambito geografico entro il quale l'attività di estrazione e di raccolta può essere effettuata, la durata del permesso, la quantità complessiva giornaliera di minerali e di fossili concessa e la strumentazione prevista per gli interventi di prelievo.
      4. Alla conclusione delle relative attività, i titolari delle autorizzazioni di cui al

 

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presente articolo devono presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto.